Art. 25.
                        Bilancio di esercizio
 
  1.   Il   bilancio  di  esercizio  delle  aziende  rappresenta  con
chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato  economico,  la
situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con
separata indicazione dei servizi socio-assistenziali.
  2. Il bilancio di esercizio e' articolato in:
   a) stato patrimoniale;
   b) conto economico;
   c) nota integrativa.
  3.  Lo  stato  patrimoniale  ed  il conto economico sono redatti in
conformita' al decreto interministeriale  previsto  dall'artico|o  5,
comma  5  del  decreto  legislativo  n.  502  del  30 dicembre 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  4. Lo  stato  patrimoniale  deve  rappresentare  le  attivita',  le
passivita'   e   il   patrimonio   netto   esistente   alla  chiusura
dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve  inoltre  rappresentare  i
dati  relativi  al  sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai
sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.
  5. Il conto economico deve rappresentare gli  elementi  positivi  e
negativi   che   incidono   sul   risultato   economico  d'esercizio,
evidenziando tale risultato.
  6. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le
risultanze devono essere comparate con quella del bilancio  economico
preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente.  Se
le   poste   non  sono  comparabili,  quelle  relative  all'esercizio
precedente  devono  essere  adattate.   La   non   comparabilita'   e
l'adattamento  o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e
commentati nella nota integrativa.
  7. La nota  integrativa  deve  essere  redatta  in  conformita'  ai
contenuti di cui all'articolo 2427 del codice civile come modificato,
dall'articolo  10  del  decreto  legislativo 9 aprile 1991 n. 127, in
quanto compatibili.
  8. La struttura e il contenuto del  bilancio  di  esercizio  devono
essere   conformi  allo  schema  obbligatorio  fornito  dalla  Giunta
Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, tenendo presente le linee guida interministeriali.
  9. Per i fini di' cui alla lettera h) dell'articolo 2  della  legge
23  ottobre  1992,  n. 421, nei bilanci deve essere indicata la spesa
complessiva per il personale.
  10. Ai bilanci delle Aziende sanitarie  devono  essere  allegati  i
bilanci di ciascun presidio ospedaliero.