Art. 25. Bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio delle aziende rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali. 2. Il bilancio di esercizio e' articolato in: a) stato patrimoniale; b) conto economico; c) nota integrativa. 3. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformita' al decreto interministeriale previsto dall'artico|o 5, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attivita', le passivita' e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi. 5. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato. 6. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. 7. La nota integrativa deve essere redatta in conformita' ai contenuti di cui all'articolo 2427 del codice civile come modificato, dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, in quanto compatibili. 8. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio fornito dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo presente le linee guida interministeriali. 9. Per i fini di' cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nei bilanci deve essere indicata la spesa complessiva per il personale. 10. Ai bilanci delle Aziende sanitarie devono essere allegati i bilanci di ciascun presidio ospedaliero.