Art. 26. Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio 1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi: a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; b) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; c) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente; f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e' consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.