Art. 26.
                   Principi e criteri di redazione
                      del bilancio di esercizio
 
  1.   Nella  redazione  del  bilancio  di  esercizio  devono  essere
osservati i seguenti principi:
   a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell'attivita';
   b)  si  possono  indicare  esclusivamente  i  risultati  economici
positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
   c)  si  deve  tener  conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data  dell'incasso
o del pagamento;
   d)  si  deve  tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
   e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole  poste  devono
essere valutati separatamente;
   f)  i  criteri  di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.
  2. La modificazione dei criteri  di  valutazione  da  un  esercizio
all'altro e' consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare  la  deroga  ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione
del  risultato  economico   e   della   situazione   patrimoniale   e
finanziaria.