Art. 27.
                       Criteri di valutazione
                    degli elementi del patrimonio
 
  1.  Gli  elementi  del  patrimonio  destinati  ad essere utilizzati
durevolmente devono  essere  iscritti  tra  le  immobilizzazioni.  Le
immobilizzazioni  sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto o di produzione  si  computano  anche  i  costi
accessori.
  2.  I  beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto
medio ponderato mensile.
  3. I diritti e i  valori  mobiliari,  quando  non  rientrano  nelle
immobilizzazioni,   sono   valutati   al  costo  di  acquisto  o,  se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di  borsa,  alla
quotazione media dell'ultimo trimestre.
  4.  Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle
disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di valutazione.
  5. Gli elementi patrimoniali che, alla data di chiusura dell'ultimo
esercizio,  risultino  durevolmente  di  valore  inferiore  a  quello
determinato secondo i commi precedenti, devono essere iscritti a tale
minore  valore;  questo  non  puo'  essere  mantenuto  nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
  6. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri  di  questo
articolo,  le  singole  deroghe devono essere indicate e giustificate
nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico  della
relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.
  7. Le deroghe di cui al comma precedente devono essere uniformate a
quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile.