Art. 27. Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio 1. Gli elementi del patrimonio destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori. 2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato mensile. 3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre. 4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di valutazione. 5. Gli elementi patrimoniali che, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi precedenti, devono essere iscritti a tale minore valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 6. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri di questo articolo, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio. 7. Le deroghe di cui al comma precedente devono essere uniformate a quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile.