Art. 28
                       Criteri di ammortamento
 
  1.  Il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  ed immateriali,
strumentali all'esercizio dell'attivita',  la  cui  utilizzazione  e'
limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzata in ogni
esercizio in relazione con la residua possibilita' di utilizzazione.
  2.  Di  norma le quote di ammortamento sono calcolate applicando al
costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali  per
categorie  di  beni  omogenei  avendo  riguardo al normale periodo di
deterioramento e consumo. Compete alla Giunta  Regionale  individuare
piu'  specifiche  categorie  di beni omogenei e stabilire annualmente
eventuali  aumenti   o   diminuzioni   dei   coefficienti   base   di
ammortamento.
  3.  Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma
2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa  e
devono  formare  oggetto  di  un  punto specifico della relazione del
collegio dei  revisori  al  bilancio  di  esercizio,  fermo  restando
l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia fiscale.