Art. 28 Criteri di ammortamento 1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, strumentali all'esercizio dell'attivita', la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzata in ogni esercizio in relazione con la residua possibilita' di utilizzazione. 2. Di norma le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo. Compete alla Giunta Regionale individuare piu' specifiche categorie di beni omogenei e stabilire annualmente eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento. 3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio, fermo restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia fiscale.