Art. 29. Relazione del Direttore generale 1. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare: a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo; b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni; c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilita'; d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno; e) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa; f) l'andamento dei servizi socio-assistenziali, per le Aziende sanitarie; g) le risultanze finali la valutazione sulla gestione budgetaria dell'anno precedente; h) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nonche' l'evoluzione prevedibile della gestione.