Art. 29.
                  Relazione del Direttore generale
 
  1.  Il  bilancio  di  esercizio  e'  corredato da una relazione del
Direttore generale sulla  situazione  dell'Azienda  e  sull'andamento
della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi
ed  ai  proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione
sulla gestione deve riportare in particolare:
   a) lo scostamento dei risultati  rispetto  al  bilancio  economico
preventivo;
   b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi
e prestazioni;
   c)  le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centri di responsabilita';
   d) i dati  analitici  relativi  al  personale  con  le  variazioni
avvenute durante l'anno;
   e) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
   f)  l'andamento  dei  servizi  socio-assistenziali, per le Aziende
sanitarie;
   g) le risultanze finali la valutazione sulla  gestione  budgetaria
dell'anno precedente;
   h)  i  fatti  di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio,
nonche' l'evoluzione prevedibile della gestione.