Art. 3.
      Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione
 
  1. Le aziende devono fornire alla  Regione  tutte  le  informazioni
ritenute  utili,  dalla  stessa,  per  la  definizione dei criteri di
programmazione  e  di  pianificazione,  nonche'  favorirne  il   loro
sistematico  aggiornamento.    Al  fine  di  garantire  le necessarie
omogeneizzazioni, nazionali e regionali,  del  contenuto  dei  flussi
informativi,   la  Giunta  regionale  emana,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee-guida.
  2.  Le  aziende sono, altresi', tenute a fornirsi reciprocamente, a
richiesta,  ogni  notizia  utile  allo  svolgimento   delle   proprie
attivita'  alle  materie  di  cui  alla  presente  legge,  nonche' ad
assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse  comune,
con particolare riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici.