Art. 3. Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione 1. Le aziende devono fornire alla Regione tutte le informazioni ritenute utili, dalla stessa, per la definizione dei criteri di programmazione e di pianificazione, nonche' favorirne il loro sistematico aggiornamento. Al fine di garantire le necessarie omogeneizzazioni, nazionali e regionali, del contenuto dei flussi informativi, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee-guida. 2. Le aziende sono, altresi', tenute a fornirsi reciprocamente, a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie attivita' alle materie di cui alla presente legge, nonche' ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune, con particolare riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici.