Art. 31.
                     Deliberazione e pubblicita'
                      del bilancio di esercizio
 
  1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio
dei revisori, e' adottato dal Direttore generale entro il  30  aprile
successivo  alla  chiusura  dell'esercizio e trasmesso, entro i dieci
giorni successivi, congiuntamente alla relazione di cui  all'articolo
26, al controllo della Giunta Regionale.
  2.  Entro  lo  stesso termine il bilancio di esercizio e' trasmesso
alla rappresentanza della conferenza dei sindaci.
  3. Entro trenta giorni dalla intervenuta esecutivita'  una  sintesi
del  bilancio  di esercizio e dei risultati della gestione in termini
di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati  per  centro  di
costo,  sono  pubblicati  sul  Bollettino  ufficiale della Regione ed
affissi in tutti gli Albi Pretori  dei  comuni  compresi  nell'ambito
territoriale di riferimento.