Art. 31. Deliberazione e pubblicita' del bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori, e' adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso, entro i dieci giorni successivi, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 26, al controllo della Giunta Regionale. 2. Entro lo stesso termine il bilancio di esercizio e' trasmesso alla rappresentanza della conferenza dei sindaci. 3. Entro trenta giorni dalla intervenuta esecutivita' una sintesi del bilancio di esercizio e dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissi in tutti gli Albi Pretori dei comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.