Art. 32.
                         Scritture contabili
 
  1. Le scritture contabili devono consentire la corretta rilevazione
dei  costi  e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e
delle  variazioni  negli  elementi  attivi  e  passivi  patrimoniali,
raggruppati  secondo  il  modello  di  conto  economico  e  di  stato
patrimoniale,  previsti  dalle  disposizioni  normative   statali   e
regionali,   nonche'  dal  regolamento  di  contabilita'  di  cui  al
successivo articolo 37.
  2. Le scritture contabili devono inoltre consentire la  rilevazione
dei  flussi  di  cassa,  anche  ai fini della redazione dei prospetti
periodici di cui all'articolo 30 della legge 25 agosto 1978, n. 468.