Art. 32. Scritture contabili 1. Le scritture contabili devono consentire la corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale, previsti dalle disposizioni normative statali e regionali, nonche' dal regolamento di contabilita' di cui al successivo articolo 37. 2. Le scritture contabili devono inoltre consentire la rilevazione dei flussi di cassa, anche ai fini della redazione dei prospetti periodici di cui all'articolo 30 della legge 25 agosto 1978, n. 468.