Art. 33. Libri obbligatori 1. Le aziende devono tenere i seguenti libri: a) libro giornale; b) libro delle deliberazioni del Direttore generale; c) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori; d) libro degli inventari; e) giornale del magazzino; f) ogni altro libro ritenuto necessario per una corretta gestione della contabilita' economico-finanziaria. 2. Con riguardo ai criteri, alle modalita' di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice civile.