Art. 33.
                          Libri obbligatori
 
  1. Le aziende devono tenere i seguenti libri:
   a) libro giornale;
   b) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
   c) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori;
   d) libro degli inventari;
   e) giornale del magazzino;
   f)  ogni altro libro ritenuto necessario per una corretta gestione
della contabilita' economico-finanziaria.
  2.  Con  riguardo  ai  criteri,  alle  modalita'  di  tenuta  e  di
conservazione  delle  scritture  obbligatorie  di  cui al comma 1, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice civile.