Art. 35. Contabilita' analitica 1. L'Azienda adotta la contabilita' analitica per centri di costo, che consente l'analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati per un efficace controllo di gestione. 2. Nella contabilita' analitica sono evidenziati i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con particolare riferimento: a) ai servizi ed alle aree di attivita' dell'Azienda; b) al sistema organizzativo interno, articolato per centro di costo e per centro di responsabilita'; c) alle risorse, secondo la classificazione prevista dalle direttive regionali in materia. 3. I costi e gli oneri, i ricavi ed i proventi comuni a piu' servizi o aree di attivita' sono ripartiti in base a parametri univoci, predisposti dal Direttore generale, in conformita' al regolamento di cui al successivo articolo 37. 4. Il Piano dei conti per la contabilita' analitica e' predisposto in conformita' allo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata dei valori economici.