Art. 35.
                       Contabilita' analitica
 
  1.  L'Azienda adotta la contabilita' analitica per centri di costo,
che consente l'analisi comparativa dei costi, dei  rendimenti  e  dei
risultati per un efficace controllo di gestione.
  2.  Nella contabilita' analitica sono evidenziati i valori relativi
ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio,  con
particolare riferimento:
   a) ai servizi ed alle aree di attivita' dell'Azienda;
   b)  al  sistema  organizzativo  interno,  articolato per centro di
costo e per centro di responsabilita';
   c)  alle  risorse,  secondo  la  classificazione  prevista   dalle
direttive regionali in materia.
  3.  I  costi  e  gli  oneri,  i  ricavi ed i proventi comuni a piu'
servizi o aree di  attivita'  sono  ripartiti  in  base  a  parametri
univoci,  predisposti  dal  Direttore  generale,  in  conformita'  al
regolamento di cui al successivo articolo 37.
  4. Il Piano dei conti per la contabilita' analitica e'  predisposto
in  conformita'  allo  schema approvato dalla Regione, entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge,  per  consentire
una valutazione integrata, omogenea e comparata dei valori economici.