Art. 37.
                     Adozione di un regolamento
                di contabilita' e di criteri uniformi
 
  1.  La  Giunta  Regionale,  sulla base dei principi stabiliti dalla
presente legge, provvede  alla  elaborazione  di  un  regolamento  di
contabilita' delle aziende, determinando modalita' e criteri uniformi
per  la  tenuta  della  contabilita',  delle  scritture obbligatorie,
nonche' per la omogeneizzazione del controllo di gestione.
  2. Il regolamento di contabilita' disciplina l'avvio e la  gestione
del   sistema  di  contabilita'  economica  e  comprende  gli  schemi
obbligatori del bilancio  pluriennale  di  previsione,  del  bilancio
economico preventivo e del bilancio di esercizio.
  3.  Le aziende recepiscono, in appositi regolamenti, i criteri e le
modalita' definiti  dalla  Giunta  Regionale  e  previsti  dal  comma
precedente,  al  fine  di  assicurare  omogeneita' nella rilevazione,
valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili  e
sulla stesura e contenuto del bilancio.
  4. In fase di prima applicazione, la Giunta Regionale provvede agli
adempimenti  di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente  legge.  I  regolamenti  di  contabilita'  sono
adottati  dai  Direttori  generali  delle  Aziende  sanitarie e delle
Aziende ospedaliere nei successivi trenta giorni.