Art. 37. Adozione di un regolamento di contabilita' e di criteri uniformi 1. La Giunta Regionale, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge, provvede alla elaborazione di un regolamento di contabilita' delle aziende, determinando modalita' e criteri uniformi per la tenuta della contabilita', delle scritture obbligatorie, nonche' per la omogeneizzazione del controllo di gestione. 2. Il regolamento di contabilita' disciplina l'avvio e la gestione del sistema di contabilita' economica e comprende gli schemi obbligatori del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo e del bilancio di esercizio. 3. Le aziende recepiscono, in appositi regolamenti, i criteri e le modalita' definiti dalla Giunta Regionale e previsti dal comma precedente, al fine di assicurare omogeneita' nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e sulla stesura e contenuto del bilancio. 4. In fase di prima applicazione, la Giunta Regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di contabilita' sono adottati dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere nei successivi trenta giorni.