Art. 39. Il Servizio di tesoreria 1. Il Servizio di tesoreria dell'Azienda e' affidato di norma per la durata massima di un quinquennio, con apposita convenzione, ad una o piu' banche di notoria solidita', dotate di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio. 2. L'affidamento del Servizio viene disposto mediante trattativa privata fra almeno tre delle banche che vantano la piu' diffusa presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'Azienda. La preferenza e' attribuita alla banca o al gruppo di banche che oltre ad impegnarsi a gestire gratuitamente il Servizio di tesoreria e di deposito di titoli e valori di proprieta' dell'Azienda offre le migliori condizioni: a) quanto ai tassi passivi riconosciuti sulle giacenze di cassa e a quelli attivi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, da concedere nei limiti massimi consentiti dalla legge; b) quanto alle condizioni di valuta riconosciute sugli incassi e sui pagamenti; c) quanto a tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e fuori piazza; d) quanto a numero di sportelli distribuiti sul territorio. 3. Solamente ad accertata parita' di condizioni potranno valere come motivo di preferenza altri benefici ed impegni di collaborazione di cui sia chiaramente quantificabile il vantaggio economico per l'Azienda nell'arco di validita' del contratto. 4. Quando il servizio e' affidato ad un gruppo di banche la convenzione dovra' individuare una banca capo-fila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.