Art. 39.
                      Il Servizio di tesoreria
 
  1.  Il  Servizio di tesoreria dell'Azienda e' affidato di norma per
la durata massima di un quinquennio, con apposita convenzione, ad una
o  piu'  banche   di   notoria   solidita',   dotate   di   struttura
tecnico-organizzativa  idonea  a  garantire  la regolare gestione del
servizio.
  2. L'affidamento del Servizio viene  disposto  mediante  trattativa
privata  fra  almeno  tre  delle  banche  che vantano la piu' diffusa
presenza nell'ambito del territorio di  competenza  dell'Azienda.  La
preferenza  e'  attribuita alla banca o al gruppo di banche che oltre
ad impegnarsi a gestire gratuitamente il Servizio di tesoreria  e  di
deposito  di  titoli  e  valori  di  proprieta' dell'Azienda offre le
migliori condizioni:
   a) quanto ai tassi passivi riconosciuti sulle giacenze di cassa  e
a  quelli  attivi  sulle  anticipazioni  ordinarie e straordinarie di
cassa, da concedere nei limiti massimi consentiti dalla legge;
   b) quanto alle condizioni di valuta riconosciute sugli  incassi  e
sui pagamenti;
   c)  quanto a tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e
fuori piazza;
   d) quanto a numero di sportelli distribuiti sul territorio.
  3. Solamente ad accertata parita'  di  condizioni  potranno  valere
come motivo di preferenza altri benefici ed impegni di collaborazione
di  cui  sia  chiaramente  quantificabile  il vantaggio economico per
l'Azienda nell'arco di validita' del contratto.
  4. Quando il servizio  e'  affidato  ad  un  gruppo  di  banche  la
convenzione  dovra'  individuare  una  banca  capo-fila  in  grado di
rispondere nei confronti dell'Azienda e della  Sezione  di  Tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  tutti  gli  adempimenti  e gli impegni
derivanti dalla convenzione.