Art. 4. Il finanziamento delle Aziende sanitarie 1. Le risorse disponibili per il finanziamento delle Aziende sanitarie, al netto delle quote individuate ai sensi del successivo art. 7, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo di riordino; l'impiego delle risorse da parte delle aziende e' vincolato al rispetto dei parametri fissati dal Piano Sanitario Nazionale. 2. Le quote di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi: a) quote provenienti dalla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto della compensazione della mobilita' sanitaria per tipologia di prestazione; b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalla provincia, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato; c) altre entrate comunque derivanti dall'attivita istituzionale; d) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attivita' libero-professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni; e) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini; f) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio; g) risultati economici positivi; h) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili; i) donazioni ed altri atti di liberalita'. 3. L'Azienda, per il finanziamento di investimenti, puo', inoltre, contrarre mutui o accedere alle altre forme di credito secondo le modalita' previste dal successivo articolo 37.