Art. 4.
              Il finanziamento delle Aziende sanitarie
 
  1.  Le  risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle Aziende
sanitarie, al netto delle quote individuate ai sensi  del  successivo
art.  7, sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale sulla base
di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli  uniformi  di
assistenza  sanitaria  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo di
riordino; l'impiego delle risorse da parte delle aziende e' vincolato
al rispetto dei parametri fissati dal Piano Sanitario Nazionale.
  2. Le  quote  di  finanziamento  sono  determinate  sulla  base  di
parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:
   a)  quote  provenienti  dalla  ripartizione  del  Fondo  Sanitario
Regionale, tenuto conto della compensazione della mobilita' sanitaria
per tipologia di prestazione;
   b) contributi e trasferimenti da  Amministrazioni  statali,  dalla
Regione,  dalla  provincia,  dai  comuni,  da  altri enti del settore
pubblico allargato;
   c) altre entrate comunque derivanti dall'attivita istituzionale;
   d)  ricavi  e  proventi  diversi  per  servizi  resi  a  pubbliche
amministrazioni   ed  a  privati,  ivi  compresi  introiti  derivanti
dall'attivita'  libero-professionale,  i  corrispettivi  relativi   a
servizi  integrativi  a  pagamento,  comprese le risorse acquisite da
contratti e convenzioni;
   e) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le  quote  di
partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;
   f) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
   g) risultati economici positivi;
   h) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da
perdite non altrimenti ripianabili;
   i) donazioni ed altri atti di liberalita'.
  3.  L'Azienda, per il finanziamento di investimenti, puo', inoltre,
contrarre mutui o accedere alle altre forme  di  credito  secondo  le
modalita' previste dal successivo articolo 37.