Art. 40. Il ricorso al credito 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 lettera f) del decreto legislativo n. 502/1992 e fatte salve le eccezioni ivi previste, e' fatto divieto alle Aziende sanitarie ed alle Aziende ospedaliere di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento. 2. Il ricorso al credito e' consentito alle aziende solo nelle forme della anticipazione di tesoreria per il credito a breve termine e del mutuo o delle forme similari di indebitamento, per il credito a medio-lungo termine. Quest'ultimo e' destinato esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.