Art. 40.
                        Il ricorso al credito
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  3,  comma  5  lettera  f)  del  decreto
legislativo  n.  502/1992 e fatte salve le eccezioni ivi previste, e'
fatto divieto alle Aziende sanitarie ed alle Aziende  ospedaliere  di
ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento.
  2.  Il  ricorso  al  credito  e' consentito alle aziende solo nelle
forme della anticipazione di tesoreria per il credito a breve termine
e del mutuo o delle forme similari di indebitamento, per il credito a
medio-lungo termine.  Quest'ultimo  e'  destinato  esclusivamente  al
finanziamento di spese di investimento.