Art. 41. Anticipazione di cassa 1. L'anticipazione di cassa e' di norma regolata quanto alle condizioni di tasso e durata della convenzione di tesoreria. In ogni caso essa non puo' globalmente superare, mensilmente, il dodicesimo dell'ammontare delle entrate di cui al punto 1, lettera f), comma 5, dell'articolo 3, decreto legislativo di riordino, intendendo per tale ammontare la somma dei proventi e dei ricavi del conto economico del preventivo annuale di cui all'articolo 15.