Art. 41.
                       Anticipazione di cassa
 
  1.  L'anticipazione  di  cassa  e'  di  norma  regolata quanto alle
condizioni di tasso e durata della convenzione di tesoreria. In  ogni
caso  essa  non puo' globalmente superare, mensilmente, il dodicesimo
dell'ammontare delle entrate di cui al punto 1, lettera f), comma  5,
dell'articolo 3, decreto legislativo di riordino, intendendo per tale
ammontare  la somma dei proventi e dei ricavi del conto economico del
preventivo annuale di cui all'articolo 15.