Art. 42.
                       Credito a lungo termine
 
  1. I mutui, ovvero le  altre  forme  similari  di  indebitamento  a
medio-lungo  termine,  devono  essere  previamente  autorizzati dalla
Regione. La durata del loro ammortamento non puo' essere superiore ai
dieci anni.
  2. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale  di  ammortamento
del  mutuo  da  contrarre  aggiunta  a quella dei mutui gia' in corso
d'ammortamento non puo' superare il quindici  per  cento  del  totale
delle  entrate  proprie correnti previste nel bilancio di competenza,
ad esclusione della quota  di  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte
corrente  attribuita nell'anno stesso, intendendo per entrate proprie
correnti  tutti  i  ricavi  e  i  proventi  di  natura  ordinaria   o
caratteristica  evidenziati  nel  conto  economico  del  bilancio  di
esercizio di cui all'articolo  25,  relativo  all'anno  precedente  a
quello in cui il mutuo e' autorizzato.
  3.  Il mutuo sara' stipulato a trattativa privata con la banca o le
banche che avranno offerto le condizioni migliori  di  tasso  globale
annuo  posticipato,  rispetto  a quello massimo fissato dal Ministero
del Tesoro per i mutui contratti dagli Enti Locali.