Art. 42. Credito a lungo termine 1. I mutui, ovvero le altre forme similari di indebitamento a medio-lungo termine, devono essere previamente autorizzati dalla Regione. La durata del loro ammortamento non puo' essere superiore ai dieci anni. 2. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale di ammortamento del mutuo da contrarre aggiunta a quella dei mutui gia' in corso d'ammortamento non puo' superare il quindici per cento del totale delle entrate proprie correnti previste nel bilancio di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita nell'anno stesso, intendendo per entrate proprie correnti tutti i ricavi e i proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio di cui all'articolo 25, relativo all'anno precedente a quello in cui il mutuo e' autorizzato. 3. Il mutuo sara' stipulato a trattativa privata con la banca o le banche che avranno offerto le condizioni migliori di tasso globale annuo posticipato, rispetto a quello massimo fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui contratti dagli Enti Locali.