Art. 43. Reinvestimenti patrimoniali 1. Allo scopo di abbreviare i tempi per la realizzazione di progetti di investimento utilizzando i finanziamenti derivanti da alienazioni patrimoniali, e' istituito un apposito fondo, con legge di approvazione del bilancio Regionale, per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle aziende, con vincolo di reintegro ad avvenuta acquisizione dei proventi conseguenti alle alienazioni medesime. 2. Le modalita' e le procedure di anticipazione e di reintegro del fondo sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta Regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.