Art. 43.
                     Reinvestimenti patrimoniali
 
  1. Allo scopo  di  abbreviare  i  tempi  per  la  realizzazione  di
progetti  di  investimento  utilizzando  i finanziamenti derivanti da
alienazioni patrimoniali, e' istituito un apposito fondo,  con  legge
di   approvazione   del   bilancio   Regionale,   per  provvedere  ad
anticipazioni finanziarie a favore  delle  aziende,  con  vincolo  di
reintegro  ad  avvenuta  acquisizione  dei  proventi conseguenti alle
alienazioni medesime.
  2. Le modalita' e le procedure di anticipazione e di reintegro  del
fondo  sono  disciplinate  con  apposito regolamento sulla base degli
indirizzi che saranno emanati dalla Giunta Regionale entro centoventi
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.