Art. 46. Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma, i beni con vincolo di destinazione alle Aziende sanitarie, operanti per intero nel medesimo ambito territoriale, sono trasferiti alla rispettiva Azienda sanitaria. I beni con vincolo di destinazione alle altre Aziende sanitarie sono trasferiti all'Azienda sanitaria, di afferenza dei Comuni proprietari. 2. Sono trasferiti alla Azienda ospedaliera i beni che, in base alla destinazione economico-gestionale risultante dal relativo vincolo di destinazione, afferivano al presidio ospedaliero trasformato in Azienda. Sono altresi' trasferiti all'Azienda ospedaliera quei beni da reddito che, gia' vincolati alla azienda U.S.L. di afferenza del medesimo presidio ospedaliero, provengano dall'originario ente ospedaliero da cui l'Azienda trae origine.