Art. 46.
                   Aziende sanitarie destinatarie
                          dei trasferimenti
 
  1.  Salvo quanto stabilito dal successivo comma, i beni con vincolo
di destinazione alle  Aziende  sanitarie,  operanti  per  intero  nel
medesimo ambito territoriale, sono trasferiti alla rispettiva Azienda
sanitaria.    I  beni  con vincolo di destinazione alle altre Aziende
sanitarie sono trasferiti all'Azienda  sanitaria,  di  afferenza  dei
Comuni proprietari.
  2.  Sono  trasferiti  alla  Azienda ospedaliera i beni che, in base
alla  destinazione  economico-gestionale  risultante   dal   relativo
vincolo   di   destinazione,   afferivano   al  presidio  ospedaliero
trasformato  in  Azienda.  Sono   altresi'   trasferiti   all'Azienda
ospedaliera  quei  beni  da  reddito che, gia' vincolati alla azienda
U.S.L. di afferenza del  medesimo  presidio  ospedaliero,  provengano
dall'originario ente ospedaliero da cui l'Azienda trae origine.