Art. 47. Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio 1. I piani attuativi indicano le modifiche che le Aziende sanitarie intendono apportare nelle modalita' di utilizzazione e nella destinazione dei loro beni immobili sia strumentali che da reddito. 2. Le Aziende sanitarie provvedono allo smobilizzo dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni sanitarie. A tal fine il piano attuativo ed il bilancio pluriennale devono prevedere l'alienazione di tali beni, quali risultino di proprieta' dell'Azienda al momento della adozione del piano, e deve disporre l'utilizzazione dei relativi proventi per finanziare il programma degli investimenti. Le previsioni di smobilizzo vincolano i successivi piani attuativi e bilanci pluriennali. 3. Entro un anno dalla emanazione dei decreti di cui al precedente articolo 44, i beni immobili di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, non utilizzati per scopi sanitari, a richiesta del Comune nel cui territorio sono ubicati, sono trasferiti a titolo gratuito allo stesso Comune, a condizione che siano destinati allo svolgimento di attivita' che ne consentano la fruizione collettiva. Con delibera motivata della Giunta Regionale sono individuati i beni da trasferire e sono approvate apposite convenzioni con i Comuni interessati, per regolare i rapporti relativi agli oneri del trasferimento dei beni. Al trasferimento provvedono i Direttori generali delle aziende entro trenta giorni dalla adozione della delibera della Giunta Regionale; in caso di inerzia delle Aziende sanitarie, la Giunta Regionale, previa diffida, nomina un commissario per compiere in via sostitutiva le operazioni di trasferimento. 4. Per i beni immobili e per le attrezzature ad alta tecnologia, quali tipologicamente indicate dal Piano Sanitario Regionale, le Aziende sanitarie comunicano alla Regione le iniziative di trasformazione dell'utilizzazione o di disposizione attiva e passiva che intendono adottare. La Giunta Regionale, nei quaranta giorni dalla comunicazione, puo' interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del Piano Sanitario Regionale. Si prescinde dal procedimento di cui al presente comma qualora la specifica iniziativa sia stata gia' prevista nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale dell'Azienda. 5. Le Aziende sanitarie possono accettare la donazione di attrezzature complete, di importo non superiore a duecentomila ECU, qualora esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione. Negli altri casi, l'accettazione di donazioni di beni o attrezzature deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale nelle forme di cui al precedente comma: si prescinde da tale autorizzazione per i beni il cui acquisto sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale gia' adottato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle donazioni aventi ad oggetto somme di denaro destinate all'acquisto di determinati beni o attrezzature.