Art. 47.
            Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio
 
  1. I piani attuativi indicano le modifiche che le Aziende sanitarie
intendono   apportare   nelle  modalita'  di  utilizzazione  e  nella
destinazione dei loro beni immobili sia strumentali che da reddito.
  2. Le Aziende sanitarie provvedono  allo  smobilizzo  dei  beni  da
reddito  e dei beni immobili dismessi dalle funzioni sanitarie. A tal
fine il piano attuativo ed il bilancio pluriennale  devono  prevedere
l'alienazione   di   tali   beni,   quali   risultino  di  proprieta'
dell'Azienda al momento della adozione del  piano,  e  deve  disporre
l'utilizzazione  dei  relativi  proventi  per finanziare il programma
degli  investimenti.    Le  previsioni  di  smobilizzo  vincolano   i
successivi piani attuativi e bilanci pluriennali.
  3.  Entro un anno dalla emanazione dei decreti di cui al precedente
articolo 44, i beni immobili di interesse storico ed artistico di cui
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, non utilizzati per scopi sanitari,
a  richiesta  del  Comune  nel  cui  territorio  sono  ubicati,  sono
trasferiti  a  titolo  gratuito  allo stesso Comune, a condizione che
siano destinati allo svolgimento di attivita' che  ne  consentano  la
fruizione  collettiva.   Con delibera motivata della Giunta Regionale
sono individuati i beni  da  trasferire  e  sono  approvate  apposite
convenzioni  con  i  Comuni  interessati,  per  regolare  i  rapporti
relativi agli oneri del  trasferimento  dei  beni.  Al  trasferimento
provvedono  i  Direttori  generali  delle aziende entro trenta giorni
dalla adozione della delibera della  Giunta  Regionale;  in  caso  di
inerzia delle Aziende sanitarie, la Giunta Regionale, previa diffida,
nomina  un  commissario per compiere in via sostitutiva le operazioni
di trasferimento.
  4. Per i beni immobili e per le attrezzature  ad  alta  tecnologia,
quali  tipologicamente  indicate  dal  Piano  Sanitario Regionale, le
Aziende  sanitarie  comunicano  alla   Regione   le   iniziative   di
trasformazione  dell'utilizzazione o di disposizione attiva e passiva
che intendono adottare. La  Giunta  Regionale,  nei  quaranta  giorni
dalla   comunicazione,   puo'  interdire  l'iniziativa  motivando  in
relazione ai previsti risultati di gestione o  alle  indicazioni  del
Piano  Sanitario  Regionale.  Si prescinde dal procedimento di cui al
presente  comma  qualora  la  specifica  iniziativa  sia  stata  gia'
prevista nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale dell'Azienda.
  5.   Le   Aziende  sanitarie  possono  accettare  la  donazione  di
attrezzature complete, di importo non superiore a  duecentomila  ECU,
qualora esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali
di  consumo  connessi  alla  loro  utilizzazione.  Negli  altri casi,
l'accettazione di  donazioni  di  beni  o  attrezzature  deve  essere
autorizzata  dalla  Giunta Regionale nelle forme di cui al precedente
comma: si prescinde da tale autorizzazione per i beni il cui acquisto
sia stato previsto nel piano attuativo  e  nel  bilancio  pluriennale
gia'  adottato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle  donazioni  aventi  ad  oggetto  somme   di   denaro   destinate
all'acquisto di determinati beni o attrezzature.