Art. 48.
                      Classificazione dei beni
 
  1.  I  beni  appartenenti  alle  Aziende  sanitarie ed alle Aziende
ospedaliere sono classificati in beni  patrimoniali  indisponibili  e
beni patrimoniali disponibili.
  2.  Sono  beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti
dall'articolo 826, comma 3 del Codice Civile.
  3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati  a  produrre
un  reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i
beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 2.
  4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai
diritti reali su beni appartenenti  ad  altri  soggetti  quando  tali
diritti  sono costituiti in favore dei beni delle Aziende sanitarie e
delle Aziende ospedaliere.
  5. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in
relazione alla effettiva destinazione degli stessi.
  6. Ai fini della formazione dello stato patrimoniale delle aziende,
l'ammortamento  del  costo dei beni patrimoniali e' determinato sulla
base di criteri definiti dalla Giunta Regionale  nel  regolamento  di
cui  all'articolo  37,  tenuto  conto dei coefficienti base stabiliti
dalle norme fiscali per il settore sanitario.