Art. 48. Classificazione dei beni 1. I beni appartenenti alle Aziende sanitarie ed alle Aziende ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. 2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall'articolo 826, comma 3 del Codice Civile. 3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 2. 4. Il regime patrimoniale di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere. 5. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi. 6. Ai fini della formazione dello stato patrimoniale delle aziende, l'ammortamento del costo dei beni patrimoniali e' determinato sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale nel regolamento di cui all'articolo 37, tenuto conto dei coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per il settore sanitario.