Art. 49.
                Inventario dei beni immobili e mobili
 
  1. I beni immobili e  mobili,  che  costituiscono  immobilizzazioni
materiali,  sono  descritti in separati registri inventariali, la cui
tenuta e' disciplinata, in conformita' alla normativa vigente,  dalla
regolamentazione  interna adottata dal Direttore generale di ciascuna
Azienda sanitaria.
  2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i
beni   strumentali   all'esercizio   delle   funzioni   istituzionali
dell'Azienda da quelli in altro modo utilizzati.
  3.  Agli  effetti  dell'inventariazione  sono  assimilati  ai  beni
immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai
beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche  ancorche'  connesse
in  modo  stabile  a beni immobili. Ai medesimi effetti i beni mobili
sono classificati in maniera da tenere distinti:
   a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio;
   b) le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti sanitari  dalle
attrezzature, dai macchinari tecnici ed economali, dalle macchine per
ufficio e dagli automezzi;
   c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre
variamente  attinenti  la  materia sanitaria, comunque in dotazione a
biblioteche delle aziende;
   d) le opere d'arte, non facente parte integrante di immobili,  dai
beni che rivestono interesse storico, culturale o scientifico.
  4.  Gli  inventari  riportano,  in  ordine  rispettivamente ai beni
immobili ed a quelli mobili:
   a) numero progressivo e data di carico;
   b) denominazione, descrizione e caratteristiche;
   c) stato di conservazione;
   d) estensione, per i  beni  immobili,  e  quantita',  per  i  beni
mobili;
   e)  ubicazione,  titolo  di  provenienza  ed  altri dati catastali
relativi ai beni immobili;
   f) servitu', pesi ed oneri di cui il bene immobile e' gravato;
   g) valore determinato ai sensi del successivo articolo 51;
   h) processo produttivo cui il bene e' destinato  ed  articolazione
organizzativa che l'ha preso in carico.
  5.  I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual
volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e
comunque, per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di ciascun
esercizio, in riferimento alle risultanze emerse in sede di redazione
del bilancio di esercizio.
  6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono  alla
cancellazione  dei  singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano
accertato la perdita, trasferito la proprieta' o dichiarato il  fuori
uso.
  7.  Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili che
rivestano interesse  ai  fini  della  documentazione  dell'evoluzione
storica, culturale o scientifica della sanita' pubblica devono essere
scaricati  dal  relativo  inventario  e riclassificati, ai fini della
inventariazione, secondo i criteri di  cui  al  precedente  comma  3.
Nella  procedura  di  alienazione o di trasferimento di proprieta' si
dovra' tenere conto anche del valore posseduto  dai  beni  in  ordine
agli  aspetti  di  documentazione dell'evoluzione storica culturale e
scientifica. Le Aziende sanitarie per l'accertamento della  rilevanza
dei  beni  ai  fini  della  documentazione  dell'evoluzione  storica,
culturale o scientifica della sanita' pubblica  e  per  stabilire  le
modalita'   per  la  loro  conservazione,  tutela  e  valorizzazione,
potranno avvalersi di apposite commissioni  tecniche,  nonche'  della
collaborazione  dei competenti organismi dell'amministrazione statale
e regionale direttamente preposti alla loro tutela  e  valorizzazione
culturale e scientifica.