Art. 49. Inventario dei beni immobili e mobili 1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui tenuta e' disciplinata, in conformita' alla normativa vigente, dalla regolamentazione interna adottata dal Direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria. 2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Azienda da quelli in altro modo utilizzati. 3. Agli effetti dell'inventariazione sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorche' connesse in modo stabile a beni immobili. Ai medesimi effetti i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti: a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio; b) le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti sanitari dalle attrezzature, dai macchinari tecnici ed economali, dalle macchine per ufficio e dagli automezzi; c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle aziende; d) le opere d'arte, non facente parte integrante di immobili, dai beni che rivestono interesse storico, culturale o scientifico. 4. Gli inventari riportano, in ordine rispettivamente ai beni immobili ed a quelli mobili: a) numero progressivo e data di carico; b) denominazione, descrizione e caratteristiche; c) stato di conservazione; d) estensione, per i beni immobili, e quantita', per i beni mobili; e) ubicazione, titolo di provenienza ed altri dati catastali relativi ai beni immobili; f) servitu', pesi ed oneri di cui il bene immobile e' gravato; g) valore determinato ai sensi del successivo articolo 51; h) processo produttivo cui il bene e' destinato ed articolazione organizzativa che l'ha preso in carico. 5. I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e comunque, per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di ciascun esercizio, in riferimento alle risultanze emerse in sede di redazione del bilancio di esercizio. 6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono alla cancellazione dei singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano accertato la perdita, trasferito la proprieta' o dichiarato il fuori uso. 7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili che rivestano interesse ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanita' pubblica devono essere scaricati dal relativo inventario e riclassificati, ai fini della inventariazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 3. Nella procedura di alienazione o di trasferimento di proprieta' si dovra' tenere conto anche del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di documentazione dell'evoluzione storica culturale e scientifica. Le Aziende sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei beni ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanita' pubblica e per stabilire le modalita' per la loro conservazione, tutela e valorizzazione, potranno avvalersi di apposite commissioni tecniche, nonche' della collaborazione dei competenti organismi dell'amministrazione statale e regionale direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e scientifica.