Art. 5. Il finanziamento delleAziende ospedaliere 1. In fase di prima applicazione e, comunque, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento a tariffa predeterminata per prestazione, la Giunta Regionale destina annualmente alle Aziende ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione e a titolo di acconto, una quota di finanziamento non superiore all'ottanta per cento dei costi complessivi sostenuti nell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti, rilevabili dalla contabilita'. 2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del precedente comma 1 sono finanziate attraverso: a) la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate tenuto conto che la stessa rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio dell'acconto nella misura non superiore all'80 per cento di cui al comma 1 del presente articolo; b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente sostenute dai cittadini; c) gli introiti connessi all'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; d) gli introiti connessi ai lasciti, alle donazioni ed alle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda; e) le eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni. 3. Le somme di cui alla lettera a) del comma 2, derivanti da prestazioni erogate a favore di residenti nelle Aziende sanitarie della regione, sono corrisposte, per conto delle Aziende sanitarie interessate, dalla Giunta Regionale al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini all'Azienda ospedaliera. 4. Per i fini di cui al comma 3 le Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta Regionale specifiche contabilita' per singolo caso. 5. Le somme corrisposte dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3 sono detratte dalla quota di finanziamento erogata alle singole Aziende sanitarie in occasione della ripartizione del fondo sanitario. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il finanziamento dei presidi ospedalieri gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie.