Art. 5.
              Il finanziamento delleAziende ospedaliere
 
  1.  In  fase di prima applicazione e, comunque, fino all'entrata in
vigore del nuovo sistema di finanziamento  a  tariffa  predeterminata
per prestazione, la Giunta Regionale destina annualmente alle Aziende
ospedaliere,  a parziale copertura delle spese di gestione e a titolo
di acconto, una quota di finanziamento non superiore all'ottanta  per
cento dei costi complessivi sostenuti nell'anno precedente, decurtati
dell'eventuale  disavanzo  di gestione, compresi gli oneri passivi in
ragione di quest'ultimo sostenuti, rilevabili dalla contabilita'.
  2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del precedente comma 1
sono finanziate attraverso:
   a)  la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate tenuto
conto che la stessa rappresenta  la  base  di  calcolo  ai  fini  del
conguaglio  dell'acconto  nella misura non superiore all'80 per cento
di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) le quote di partecipazione alla spesa  eventualmente  sostenute
dai cittadini;
   c)    gli    introiti    connessi   all'esercizio   dell'attivita'
libero-professionale  dei  diversi  operatori  ed   i   corrispettivi
relativi a servizi integrativi a pagamento;
   d)  gli  introiti  connessi  ai  lasciti,  alle  donazioni ed alle
rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;
   e)  le  eventuali  altre  risorse  acquisite   per   contratti   o
convenzioni.
  3.  Le  somme  di  cui  alla  lettera  a) del comma 2, derivanti da
prestazioni erogate a favore di  residenti  nelle  Aziende  sanitarie
della  regione,  sono  corrisposte, per conto delle Aziende sanitarie
interessate, dalla Giunta Regionale al netto delle eventuali quote di
partecipazione  alla  spesa  corrisposte  dai  cittadini  all'Azienda
ospedaliera.
  4.  Per  i fini di cui al comma 3 le Aziende ospedaliere forniscono
alla Giunta Regionale specifiche contabilita' per singolo caso.
  5. Le somme corrisposte dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3
sono detratte dalla  quota  di  finanziamento  erogata  alle  singole
Aziende   sanitarie   in   occasione  della  ripartizione  del  fondo
sanitario.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per  il
finanziamento  dei  presidi  ospedalieri  gestiti  direttamente dalle
Aziende sanitarie.