Art. 51.
                        Valutazione dei beni
 
  1.  Per  la determinazione del valore dei beni si fa riferimento ai
seguenti principi:
   a) i beni  immobili  destinati  ad  uso  pubblico  possono  essere
valutati  in  relazione al prezzo di acquisto rivalutato al valore di
stima e, qualora trattasi di acquisti non recenti, al costo sostenuto
per la costruzione e per la manutenzione straordinaria;
   b) i beni immobili da reddito possono essere valutati in relazione
al prezzo di acquisto o al costo e successivamente,  considerando  il
reddito  prodotto,  congiuntamente con il valore di mercato, lo stato
di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri;
   c)  i  beni  mobili  di  uso  durevole  possono essere valutati in
relazione  al  prezzo  di  acquisto,   diminuito   della   quota   di
ammortamento;
   d)  i  beni  mobili  di normale consumo possono essere valutati in
relazione al prezzo di acquisto;
   e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato possono essere valutati
in relazione al valore nominale;
   f) i mutui passivi ed i residui debiti possono essere valutati  in
linea capitale;
   g)    le   rendite   possono   essere   valutate   attraverso   la
capitalizzazione del rateo annuo al tasso legale;
   h) i beni di cui all'articolo 48 comma 2, possono essere  valutati
in base al valore di mercato o di copertura assicurativa.
  2.  Detti principi saranno recepiti dalle Aziende sanitarie e dalle
Aziende ospedaliere nei rispettivi regolamenti di contabilita'.