Art. 51. Valutazione dei beni 1. Per la determinazione del valore dei beni si fa riferimento ai seguenti principi: a) i beni immobili destinati ad uso pubblico possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto rivalutato al valore di stima e, qualora trattasi di acquisti non recenti, al costo sostenuto per la costruzione e per la manutenzione straordinaria; b) i beni immobili da reddito possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto o al costo e successivamente, considerando il reddito prodotto, congiuntamente con il valore di mercato, lo stato di usura, il costo di manutenzione e gli altri oneri; c) i beni mobili di uso durevole possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto, diminuito della quota di ammortamento; d) i beni mobili di normale consumo possono essere valutati in relazione al prezzo di acquisto; e) i crediti, i debiti e i titoli di Stato possono essere valutati in relazione al valore nominale; f) i mutui passivi ed i residui debiti possono essere valutati in linea capitale; g) le rendite possono essere valutate attraverso la capitalizzazione del rateo annuo al tasso legale; h) i beni di cui all'articolo 48 comma 2, possono essere valutati in base al valore di mercato o di copertura assicurativa. 2. Detti principi saranno recepiti dalle Aziende sanitarie e dalle Aziende ospedaliere nei rispettivi regolamenti di contabilita'.