Art. 52. Destinazione d'uso dei beni patrimoniali indisponibili 1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati: a) all'uso diretto da parte delle aziende proprietarie; b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria. 2. L'uso particolare dei beni indisponibili e' autorizzato dalla Giunta Regionale e puo' essere attribuito a soggetti pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo di riordino si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4 comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.