Art. 52.
       Destinazione d'uso dei beni patrimoniali indisponibili
 
  1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile  possono  essere
destinati:
   a) all'uso diretto da parte delle aziende proprietarie;
   b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e
nel rispetto della destinazione sanitaria.
  2.  L'uso  particolare  dei beni indisponibili e' autorizzato dalla
Giunta Regionale e puo'  essere  attribuito  a  soggetti  pubblici  o
privati  nei  casi  in  cui,  ai  sensi  dell'articolo 10 del decreto
legislativo di riordino si dia luogo alle sperimentazioni  gestionali
previste  dall'articolo  4  comma  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412.