Art. 53. Destinazione d'uso dei beni Êpatrimoniali disponibili 1. Il Direttore generale determina con proprio provvedimento la destinazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile. 2. La destinazione puo' avvenire a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone, equo o di mercato.