Art. 53.
        Destinazione d'uso dei beni Êpatrimoniali disponibili
 
  1. Il Direttore generale determina  con  proprio  provvedimento  la
destinazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile.
  2.  La  destinazione  puo'  avvenire  a  titolo  oneroso,  mediante
contratti di  locazione,  affitto  od  uso,  a  soggetti  pubblici  o
privati, dietro corrispettivo di un canone, equo o di mercato.