Art. 54.
         Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile
 
  1.  La  cancellazione  di  beni  dal  patrimonio indisponibile e la
conseguente iscrizione nel patrimonio  disponibile  e'  disposta  dal
Direttore  generale  su autorizzazione della Giunta Regionale, che ne
valuta l'opportunita'.
  2. Per i fini di cui al comma 1  il  Direttore  generale  trasmette
alla  Giunta  Regionale  apposita  richiesta  di  autorizzazione  con
adeguate indicazioni in merito:
   a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
   b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa.
  3.   Nei   casi   in   cui   la   cancellazione   sia   finalizzata
all'alienazione,  la  richiesta  di  autorizzazione   deve   altresi'
contenere  specifica  indicazione  del valore del bene, oltre che dei
vantaggi e dell'opportunita' ad alienare.