Art. 55. Alienazione dei beni patrimoniali 1. Il Direttore generale provvede alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi e previa autorizzazione della giunta regionale. 2. L'alienazione e' effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene e' individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata. 3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito. 4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi: a) quando il valore del bene non superi lire 50.000.000: tale importo e' aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica; b) quando le aste e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate; d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.