Art. 55.
                  Alienazione dei beni patrimoniali
 
  1.  Il  Direttore  generale  provvede  alla  alienazione  dei  beni
patrimoniali   disponibili  secondo  le  norme  stabilite  dai  commi
successivi e previa autorizzazione della giunta regionale.
  2. L'alienazione e' effettuata, di norma, mediante pubblico incanto
ovvero,  quando  in  relazione  alle  caratteristiche  del  bene   e'
individuabile  un  ristretto numero di soggetti interessati, mediante
licitazione privata.
  3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo  piu'  alto
rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di
invito.
  4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
   a)  quando  il  valore  del  bene non superi lire 50.000.000: tale
importo e' aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle
variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice  dei  prezzi
al   consumo   per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  calcolati
dall'Istituto Centrale di Statistica;
   b) quando le aste e le  licitazioni  siano  andate  deserte  o  si
abbiano   fondati  e  dimostrati  motivi  per  ritenere  che  ove  si
sperimentassero andrebbero deserte;
   c) quando ricorrano circostanze eccezionali  di  estrema  urgenza,
adeguatamente motivate;
   d)  quando  la  scelta del contraente sia determinata da oggettive
ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto pubblico  o
privato  avente  scopi  istituzionali  di  pubblico  interesse, quale
possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.