Art. 56. Beni di consumo e contabilita' di magazzino 1. Sono esclusi dalla inventariazione, di cui al precedente articolo 49, i beni di consumo. Tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilita' di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionali a carico e scarico. La contabilita' di magazzino e' tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative. 2. I beni mobili che nella loro interezza funzionale non superino il valore di un milione di lire, I.V.A. esclusa, sono comunque considerati beni di consumo. 3. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria ed ospedaliera determina le modalita' di tenuta della contabilita' di magazzino, e stabilisce le relative procedure e competenze, attenendosi alle direttive eventualmente impartite dalla Giunta Regionale, e dall'attuale normativa nazionale in materia.