Art. 56.
             Beni di consumo e contabilita' di magazzino
 
  1.  Sono  esclusi  dalla  inventariazione,  di  cui  al  precedente
articolo  49,  i  beni di consumo. Tali beni costituiscono oggetto di
apposita contabilita' di magazzino, che pone in evidenza il movimento
di  essi  mediante  scritture  funzionali  a  carico  e  scarico.  La
contabilita'  di  magazzino  e'  tenuta  al  fine  di  realizzare  il
controllo dei movimenti di entrata e  di  uscita,  il  controllo  dei
livelli  delle  scorte  e  la  rilevazione  dei consumi delle singole
articolazioni organizzative.
  2. I beni mobili che nella loro interezza funzionale  non  superino
il  valore  di  un  milione  di  lire,  I.V.A. esclusa, sono comunque
considerati beni di consumo.
  3. Il Direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  ed  ospedaliera
determina  le  modalita' di tenuta della contabilita' di magazzino, e
stabilisce le  relative  procedure  e  competenze,  attenendosi  alle
direttive   eventualmente   impartite   dalla   Giunta  Regionale,  e
dall'attuale normativa nazionale in materia.