Art. 57. Beni in visione, prova o comodato 1. Tutti i beni che l'Azienda abbia in visione o in prova, e quelli di cui essa abbia la disponibilita' a titolo di comodato, sono rilevati ed annotati in apposito registro a carico e scarico nel quale devono risultare i seguenti dati: a) tipo di bene; b) proprietario del bene; c) titolo di godimento; d) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento; e) valore del bene; f) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo consegnatario; g) data di restituzione ed estremi del documento di consegna. 2. Il Direttore generale disciplina con apposito regolamento l'utilizzazione dei beni in visione o in prova. 3. I beni in comodato non possono in alcun caso prevedere l'obbligo di acquisto dei relativi beni accessori e complementari alla loro funzionalita'.