Art. 57.
                  Beni in visione, prova o comodato
 
  1. Tutti i beni che l'Azienda abbia in visione o in prova, e quelli
di  cui  essa  abbia  la  disponibilita'  a  titolo di comodato, sono
rilevati ed annotati in apposito registro  a  carico  e  scarico  nel
quale devono risultare i seguenti dati:
   a) tipo di bene;
   b) proprietario del bene;
   c) titolo di godimento;
   d) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento;
   e) valore del bene;
   f)   struttura   aziendale   che   utilizza  il  bene  e  relativo
consegnatario;
   g) data di restituzione ed estremi del documento di consegna.
  2.  Il  Direttore  generale  disciplina  con  apposito  regolamento
l'utilizzazione dei beni in visione o in prova.
  3. I beni in comodato non possono in alcun caso prevedere l'obbligo
di  acquisto  dei  relativi  beni accessori e complementari alla loro
funzionalita'.