Art. 59. Il controllo di gestione interno alle aziende 1. All'interno dell'azienda viene istituito un apposito Servizio di Controllo di Gestione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, per la verifica, mediante valutazioni compatative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialita' e del buon funzionamento dell'azione amministrativa, nonche' della qualita' dei servizi. 2. Il Servizio opera stabilmente per la gestione del sistema di programmazione e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal Direttore generale. Per motivate esigenze, riconducibili all'impossibilita' di reperire o riconvertire professionalita' interne, le aziende possono avvalersi di consulenti esterni, ad integrazione dell'attivita' del Servizio, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 3. Gli incarichi al personale esterno all'Azienda potranno essere conferiti nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche. 4. Presso ciascun presidio ospedaliero e presso ogni distretto, all'interno dell'Azienda sanitaria, potra' essere individuato un referente incaricato di sviluppare, in modo coordinato con il dirigente del Servizio, le analisi ritenute necessarie per il controllo della complessiva gestione, relativamente al presidio o distretto di riferimento. 5. Il controllo di gestione si avvale del sistema informativo e di supporti informatici che rilevano i dati concernenti l'attuazione dei budget gestionali, nonche' le risorse utilizzate ed i risultati conseguiti.