Art. 59.
            Il controllo di gestione interno alle aziende
 
  1. All'interno dell'azienda viene istituito un apposito Servizio di
Controllo  di  Gestione,  ai  sensi  dell'articolo  20  del   decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29 e successive modifiche, per la
verifica, mediante valutazioni compatative dei costi, dei  rendimenti
e  dei  risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse
attribuite ed introitate, dell'imparzialita' e del buon funzionamento
dell'azione amministrativa, nonche' della qualita' dei servizi.
  2. Il Servizio opera stabilmente per la  gestione  del  sistema  di
programmazione  e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal
Direttore   generale.   Per    motivate    esigenze,    riconducibili
all'impossibilita'   di   reperire  o  riconvertire  professionalita'
interne, le aziende  possono  avvalersi  di  consulenti  esterni,  ad
integrazione  dell'attivita'  del  Servizio,  esperti  in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione.
  3. Gli incarichi al personale esterno all'Azienda  potranno  essere
conferiti  nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive
modifiche.
  4.  Presso  ciascun  presidio  ospedaliero e presso ogni distretto,
all'interno dell'Azienda  sanitaria,  potra'  essere  individuato  un
referente  incaricato  di  sviluppare,  in  modo  coordinato  con  il
dirigente  del  Servizio,  le  analisi  ritenute  necessarie  per  il
controllo  della  complessiva  gestione,  relativamente al presidio o
distretto di riferimento.
  5. Il controllo di gestione si avvale del sistema informativo e  di
supporti informatici che rilevano i dati concernenti l'attuazione dei
budget  gestionali,  nonche'  le  risorse  utilizzate  ed i risultati
conseguiti.