Art. 6. Il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari 1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari, previsti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) e Regionale (PSR o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi, ovvero in carenza, sulla base di criteri specifici definiti dalla Giunta Regionale.