Art. 6.
 Il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari
 
  1.  Al  finanziamento  di  progetti-obiettivo   e   di   interventi
particolari, previsti dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) e Regionale
(PSR  o  da  programmi  regionali, si provvede sulla base dei criteri
indicati in tali piani e programmi, ovvero in carenza, sulla base  di
criteri specifici definiti dalla Giunta Regionale.