Art. 62.
                  Processo di controllo di gestione
 
  1. Il processo di controllo di gestione e' attivato  dal  Direttore
generale  che  provvede,  su proposta del responsabile dell'Unita' di
Controllo di Gestione e con appositi atti, a:
   a) individuare il piano dei centri di responsabilita' economica ed
il responsabile di ciasun centro;
   b) definire  la  struttura  degli  strumenti  per  la  raccolta  e
l'elaborazione delle informazioni;
   c)  disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i
soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.
  2. L'Unita' di controllo di gestione e'  preposta  al  processo  di
controllo di gestione e tal fine:
   a)   raccoglie   i  dati  di  gestione  utilizzando  la  struttura
tecnico-contabile del controllo di gestione;
   b)   analizza   i   dati  di  gestione  attraverso  una  serie  di
elaborazioni e di indicatori  atti  a  valutare  la  significativita'
degli  scostamenti,  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse  e la
produttivita' dei fattori operativi impiegati;
   c)  redige  i  periodici  rapporti  di  gestione  sullo  stato  di
avanzamento del budget;
   d)  redige  il  rapporto  annuale  finale che attua il sistematico
confronto fra i dati di budget e di consuntivo, in modo da  porre  in
evidenza  anche  gli  scostamenti  nei  costi,  nei  risultati  e nei
rendimenti a livello sia di  centri  di  responsabilita',  sia  delle
fondamentali  strutture  dell'Azienda,  come  indicate  per  il piano
attuativo.
  3. Il rapporto annuale finale deve  essere  trasmesso  alla  Giunta
regionale unitamente al bilancio di esercizio.
  4. Il Direttore generale, al fine di garantire la condizione minima
del  Controllo  di  Gestione, puo' individuare ulteriori processi che
gli  consentano  di  garantire  il   raggiungimento   dei   risultati
richiesti,   nel   rispetto   dei  principi  di  autonomia  stabiliti
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di riordino.