Art. 62. Processo di controllo di gestione 1. Il processo di controllo di gestione e' attivato dal Direttore generale che provvede, su proposta del responsabile dell'Unita' di Controllo di Gestione e con appositi atti, a: a) individuare il piano dei centri di responsabilita' economica ed il responsabile di ciasun centro; b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni; c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse. 2. L'Unita' di controllo di gestione e' preposta al processo di controllo di gestione e tal fine: a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione; b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significativita' degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttivita' dei fattori operativi impiegati; c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget; d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra i dati di budget e di consuntivo, in modo da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilita', sia delle fondamentali strutture dell'Azienda, come indicate per il piano attuativo. 3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio. 4. Il Direttore generale, al fine di garantire la condizione minima del Controllo di Gestione, puo' individuare ulteriori processi che gli consentano di garantire il raggiungimento dei risultati richiesti, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di riordino.