Art. 63. Controllo Regionale 1. La Giunta Regionale, oltre al controllo sugli atti previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 2/1996, recante "Norme per il riordino del servizio Sanitario Regionale" esercita il controllo sull'attivita' delle Aziende sanitarie ed ospedaliere mediante: a) l'apposizione del visto di congruita' di cui all'articolo 64; b) la continua attivita' anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa; c) la verifica dell'attivita' delle aziende e l'analisi dei dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare il buon andamento e l'imparzialita' della gestione stessa; d) la nomina di un commissario ad acta qualora il Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti o secondo le modalita' prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.