Art. 63.
                         Controllo Regionale
 
  1. La Giunta Regionale, oltre  al  controllo  sugli  atti  previsto
dall'articolo  12 della legge regionale n. 2/1996, recante "Norme per
il riordino del servizio Sanitario Regionale" esercita  il  controllo
sull'attivita' delle Aziende sanitarie ed ospedaliere mediante:
   a) l'apposizione del visto di congruita' di cui all'articolo 64;
   b)  la  continua  attivita'  anche  ispettiva  di  vigilanza  e di
riscontro attuata attraverso le strutture individuate  dalla  Regione
stessa;
   c)  la  verifica dell'attivita' delle aziende e l'analisi dei dati
di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti
a valutare il buon andamento e l'imparzialita' della gestione stessa;
   d) la nomina di  un  commissario  ad  acta  qualora  il  Direttore
generale  non  provveda, nei termini stabiliti o secondo le modalita'
prescritte dalla presente legge, all'adozione del  piano  generale  e
dei  suoi  aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del
bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni,  del
bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita
e  per  il  riequilibrio della situazione economica che accompagna il
bilancio di esercizio.