Art. 64. Visto regionale di congruita' 1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di congruita', di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 2/1996: a) il piano generale e i suoi aggiornamenti; il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno, fermi restando le competenze ed i termini assegnati alla conferenza dei sindaci; b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio. 2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1 formalizzate con atto del Direttore generale, sono trasmesse entro dieci giorni alla Giunta Regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.