Art. 64.
                    Visto regionale di congruita'
 
  1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla  Giunta  Regionale
per  il  visto  di  congruita',  di  cui  all'articolo 12 della legge
regionale n. 2/1996:
   a)  il  piano  generale  e  i  suoi  aggiornamenti;  il   bilancio
pluriennale  di  previsione,  il  bilancio  economico preventivo e il
budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno, fermi restando le
competenze ed i termini assegnati alla conferenza dei sindaci;
   b)   la   proposta  per  la  copertura  della  perdita  e  per  il
riequilibrio della  situazione  economica  entro  lo  stesso  termine
previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.
  2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1 formalizzate
con  atto  del  Direttore generale, sono trasmesse entro dieci giorni
alla  Giunta  Regionale  corredate  dalle  relazioni  accompagnatorie
prescritte per i documenti stessi.