Art. 65. Funzioni del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori espleta le funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/1996, recante "Norme per il riordino del servizio Sanitario Regionale". 2. Il Collegio dei revisori redige, inoltre, due distinte relazioni: una, da allegare al rendiconto generale annuale, che deve contenere le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; l'altra, da redigere almeno semestralmente, che deve evidenziare l'andamento dell'Azienda, e va trasmessa alla Regione, al Ministero del Tesoro, al Ministero della Sanita', al Direttore generale ed alla Conferenza dei Sindaci. 3. I componenti il Collegio dei Revisori possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 88/1992, di personale dipendente e ausiliario, con spese a proprio carico.