Art. 65.
                 Funzioni del Collegio dei revisori
 
  1. Il Collegio dei revisori espleta le funzioni di cui all'articolo
10  della  legge  regionale n. 2/1996, recante "Norme per il riordino
del servizio Sanitario Regionale".
  2.  Il  Collegio  dei  revisori  redige,  inoltre,   due   distinte
relazioni:
   una,   da  allegare  al  rendiconto  generale  annuale,  che  deve
contenere le proposte tendenti a conseguire una migliore  efficienza,
produttivita' ed economicita' della gestione;
   l'altra,  da  redigere almeno semestralmente, che deve evidenziare
l'andamento dell'Azienda, e va trasmessa alla Regione,  al  Ministero
del Tesoro, al Ministero della Sanita', al Direttore generale ed alla
Conferenza dei Sindaci.
  3.  I  componenti  il  Collegio  dei Revisori possono avvalersi, ai
sensi  dell'articolo  25  del  decreto  legislativo  n.  88/1992,  di
personale dipendente e ausiliario, con spese a proprio carico.