Art. 66. Espletamento delle funzioni dl Collegio dei revisori 1. Il Collegio, nella prima seduta, procede alla elezione del presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro piu' anziano per eta' fino alla nomina del nuovo presidente. 2. Entro 10 giorni dalla data in cui e' venuto a conoscenza della mancanza di uno o piu' componenti a seguito di dimissioni, vacanza, o qualunque altra causa, il Direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del Collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di piu' di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Giunta Regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un dirigente della Regione e due funzionari designati dal Ministro del Tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. 3. Le adunanze del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 4. Il Collegio dei revisori tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta. Nello stesso libro sono registrati i risultati delle verifiche e degli accertamenti eseguiti nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo. I verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti il Collegio. 5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 6. Il Collegio puo' richiedere al Direttore generale informazioni sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione. 7. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio venga a conoscenza di gravi irregolarita' nella gestione e' tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla Giunta Regionale. 8. L'Azienda sanitaria ed ospedaliera pone a disposizione del Collegio dei revisori una sede idonea per lo svolgimento dei propri compiti e la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte.