Art. 66.
                     Espletamento delle funzioni
                      dl Collegio dei revisori
 
  1.  Il  Collegio,  nella  prima  seduta,  procede alla elezione del
presidente che provvede alle successive  convocazioni.  Nel  caso  di
cessazione  del  presidente  dalle  proprie funzioni, le convocazioni
sono effettuate dal membro piu' anziano per eta' fino alla nomina del
nuovo presidente.
  2. Entro 10 giorni dalla data in cui e' venuto a  conoscenza  della
mancanza di uno o piu' componenti a seguito di dimissioni, vacanza, o
qualunque  altra causa, il Direttore generale provvede a chiedere una
nuova   designazione   all'amministrazione   competente    ed    alla
ricostituzione  del  Collegio nel termine di trenta giorni dalla data
di designazione.   In caso di mancanza  di  piu'  di  due  componenti
dovra'  procedersi  alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora
il Direttore generale non proceda alla  ricostituzione  del  Collegio
entro  trenta  giorni,  la Giunta Regionale provvede a costituirlo in
via straordinaria con un dirigente della  Regione  e  due  funzionari
designati dal Ministro del Tesoro. Il Collegio straordinario cessa le
proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.
  3.  Le  adunanze  del  Collegio  sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti.
  4. Il Collegio dei revisori tiene un libro delle adunanze  e  delle
deliberazioni  in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta. Nello
stesso libro sono registrati i  risultati  delle  verifiche  e  degli
accertamenti  eseguiti  nello  svolgimento  delle  funzioni di cui al
precedente articolo. I verbali di ogni seduta sono  sottoscritti  dai
componenti il Collegio.
  5.  I  revisori  possono  in  qualsiasi  momento  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
  6. Il Collegio puo' richiedere al Direttore  generale  informazioni
sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.
  7.  Qualora,  nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni,
il Collegio venga a conoscenza di gravi irregolarita' nella  gestione
e'  tenuto  a  darne  immediata comunicazione al Direttore generale e
alla Giunta Regionale.
  8. L'Azienda sanitaria  ed  ospedaliera  pone  a  disposizione  del
Collegio  dei  revisori una sede idonea per lo svolgimento dei propri
compiti e la custodia della  documentazione  inerente  alle  funzioni
svolte.