Art. 68.
                       Il sistema transitorio
 
  1.  Si  applicano  in via transitoria il bilancio e la contabilita'
finanziaria cosi' come prescritti  e  normativamente  ordinati  dalla
legge regionale n. 21/1981 (Norme sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilita' delle UU.SS.LL.)