Art. 7.
             Accantonamento di quote del fondo sanitario
 
  1.  La  Giunta  Regionale in occasione della ripartizione del fondo
sanitario accantona:
   a) una quota non superiore al 10  per  cento  da  utilizzarsi  per
correggere   eventuali   squilibri   territoriali,   per   interventi
imprevisti, per i programmi  di  cui  al  precedente  art.  6  e  per
garantire  il  raggiungimento  dei livelli uniformi di assistenza, in
riferimento al Piano Sanitario Nazionale;
   b) una quota non superiore al  2  per  cento  da  utilizzarsi  per
consentire attivita' di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere;
   c)  una  quota  non superiore all'1 per cento che la Giunta stessa
puo' utilizzare per lo svolgimento di attivita', ivi comprese  quelle
in  materia  di  studi  e  di  ricerche,  attribuite  alla competenza
regionale da leggi dello Stato o della Regione nonche' per aderire  a
manifestazioni   ed   iniziative   ovvero   organizzare  o  conoscere
all'organizzazione di convegni, congressi o  rassegne  che  rivestano
particolare   rilevanza   per   l'aggiornamento   scientifico   e  la
riqualificazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. La parte non utilizzata  delle  quote  di  cui  al  comma  1  e'
ripartita  a  fine  esercizio tra le Aziende sanitarie sulla base dei
medesimi criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a).