Art. 7. Accantonamento di quote del fondo sanitario 1. La Giunta Regionale in occasione della ripartizione del fondo sanitario accantona: a) una quota non superiore al 10 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali, per interventi imprevisti, per i programmi di cui al precedente art. 6 e per garantire il raggiungimento dei livelli uniformi di assistenza, in riferimento al Piano Sanitario Nazionale; b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per consentire attivita' di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende sanitarie ed ospedaliere; c) una quota non superiore all'1 per cento che la Giunta stessa puo' utilizzare per lo svolgimento di attivita', ivi comprese quelle in materia di studi e di ricerche, attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione nonche' per aderire a manifestazioni ed iniziative ovvero organizzare o conoscere all'organizzazione di convegni, congressi o rassegne che rivestano particolare rilevanza per l'aggiornamento scientifico e la riqualificazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 2. La parte non utilizzata delle quote di cui al comma 1 e' ripartita a fine esercizio tra le Aziende sanitarie sulla base dei medesimi criteri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a).