Art. 70.
                          Corsi e concorsi
 
  1.  In  sede di prima applicazione della presente legge, al fine di
realizzare  il  controllo  di  gestione,  le  Aziende  sanitarie   ed
ospedaliere  dispongono la modifica delle proprie dotazioni organiche
con l'istituzione del posto di Dirigente Amministrativo del Controllo
di Gestione.
  2. I concorsi per l'accesso alle qualifiche di cui al comma 1  sono
espletati,  solo  nella  fase  di  prima  applicazione e per una sola
volta, prendendo a base le  indicazioni  prescrittive  contenute  nel
decreto  legislativo  n.  29/1993, attraverso concorsi, per titoli di
servizio professionali e di cultura integrati da colloquio, ai  quali
si accede con il possesso del diploma di laurea ed almeno cinque anni
di servizio prestati nella pubblica amministrazione, nelle qualifiche
relative alla ex carriera direttiva.