Art. 70. Corsi e concorsi 1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di realizzare il controllo di gestione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere dispongono la modifica delle proprie dotazioni organiche con l'istituzione del posto di Dirigente Amministrativo del Controllo di Gestione. 2. I concorsi per l'accesso alle qualifiche di cui al comma 1 sono espletati, solo nella fase di prima applicazione e per una sola volta, prendendo a base le indicazioni prescrittive contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, attraverso concorsi, per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da colloquio, ai quali si accede con il possesso del diploma di laurea ed almeno cinque anni di servizio prestati nella pubblica amministrazione, nelle qualifiche relative alla ex carriera direttiva.