Art. 8.
      Modalita' di definizione delle tariffe per le prestazioni
           erogate dalle aziende sanitarie ed ospedaliere
 
  1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende sanitarie  ed
ospedaliere  e  dalle  strutture  sanitarie accreditate sono definite
dalla Giunta Regionale in sede di riparto del Fondo sanitario.