Art. 9 Spese in conto capitale 1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale e' ripartita tra le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere sulla base di programmi di investimento in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Piano Sanitario Regionale ed approvati dalla Giunta Regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 devono tener conto, in via prioritaria, della necessita' di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali, fermo restando il razionale utilizzo degli stessi.