Art. 9
                       Spese in conto capitale
 
  1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale e' ripartita  tra
le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere sulla base di programmi
di  investimento  in  coerenza  con gli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale e Piano  Sanitario  Regionale  ed  approvati  dalla  Giunta
Regionale.
  2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  devono tener conto, in via
prioritaria, della necessita'  di  riequilibrare,  correlandole  alle
effettive   esigenze   della  popolazione,  eventuali  situazioni  di
disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente  alle
strutture  immobiliari,  agli  impianti tecnologici ed alle dotazioni
strumentali, fermo restando il razionale utilizzo degli stessi.