Art. 2.
                       Modalita' della proroga
 
  1.  I  titolari  delle  utenze che beneficiano della proroga di cui
all'art. 1 sono tenuti, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  alla  presentazione della domanda di
rinnovo da compire secondo il  modello  approvato  con  deliberazione
della  Giunta  regionale  adottata  entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  2. La mancata presentazione  della  domanda  di  rinnovo  entro  il
termine di cui al comma 1 equivale a rinuncia della derivazione.
  3.  La  proroga  di  cui all'art. 1 trova applicazione anche per le
utenze riconosciute o ancora da riconoscere  ai  sensi  dell'art.  2,
comma  primo,  lett.  a)  e  b)  e  dell'art. 3 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato  con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  4.   Nel  procedimento  di  rinnovo  delle  concessioni  che  hanno
beneficiato della proroga di cui all'art.  1  l'autorita'  competente
puo'   estendere   d'ufficio   l'istruttoria   di  rinnovo  ad  altre
concessioni funzionalmente connesse.