Art. 2. Modalita' della proroga 1. I titolari delle utenze che beneficiano della proroga di cui all'art. 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla presentazione della domanda di rinnovo da compire secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui al comma 1 equivale a rinuncia della derivazione. 3. La proroga di cui all'art. 1 trova applicazione anche per le utenze riconosciute o ancora da riconoscere ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. a) e b) e dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 4. Nel procedimento di rinnovo delle concessioni che hanno beneficiato della proroga di cui all'art. 1 l'autorita' competente puo' estendere d'ufficio l'istruttoria di rinnovo ad altre concessioni funzionalmente connesse.