Art. 4. Pubblicazione dei provvedimenti relativi alle utilizzazioni di acque 1. Gli atti emanati dagli organi delle Province nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche), per i quali e' prevista dalla normativa vigente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e sul Foglio degli Annunci legali della Provincia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono pubblicati unicamente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.