Art. 4.
                   Pubblicazione dei provvedimenti
                relativi alle utilizzazioni di acque
 
  1. Gli atti emanati  dagli  organi  delle  Province  nell'esercizio
delle  funzioni  di  cui  alla  legge  regionale 13 aprile 1994, n. 5
(Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative  alle
utilizzazioni  delle  acque pubbliche), per i quali e' prevista dalla
normativa vigente la pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  e  sul  Foglio  degli  Annunci  legali della Provincia, a
partire dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  sono
pubblicati   unicamente   sul   Bollettino  ufficiale  della  Regione
Piemonte.