Art. 5. Utenze sprovviste di regolare titolo 1. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d. 1775/1933, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, in caso di accertamento dell'illecito gli utilizzatori di acqua pubblica sprovvisti di regolare titolo devono presentare, entro il termine assegnato dall'autorita' competente con atto di diffida, domanda di concessione in via di sanatoria. 2. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, salvo quanto previsto al comma 3, il prelievo deve cessare. 3. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 4. Nei casi previsti al comma 3, l'autorita' competente dispone il versamento del canone demaniale di concessione, incluse le quote arretrate a far data dall'inizio dell'esercizio della derivazione e il pagamento di una cauzione pari all'ammontare di un'annualita' del canone di concessione.