Art. 5.
                Utenze sprovviste di regolare titolo
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d.  1775/1933,
fatte salve le sanzioni previste dalla legge, in caso di accertamento
dell'illecito  gli  utilizzatori  di  acqua  pubblica  sprovvisti  di
regolare  titolo  devono  presentare,  entro  il  termine   assegnato
dall'autorita' competente con atto di diffida, domanda di concessione
in via di sanatoria.
  2.  In  pendenza  del  procedimento  istruttorio  della  domanda di
concessione in sanatoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  il
prelievo deve cessare.
  3.  L'autorita'  competente,  con  espresso provvedimento nel quale
sono  stabilite   le   necessarie   cautele,   puo'   consentire   la
continuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolari
ragioni di interesse pubblico generale  purche'  l'utilizzazione  non
risulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.
  4. Nei casi previsti al comma 3, l'autorita' competente dispone  il
versamento  del  canone  demaniale  di  concessione, incluse le quote
arretrate a far data dall'inizio dell'esercizio della  derivazione  e
il  pagamento di una cauzione pari all'ammontare di un'annualita' del
canone di concessione.