Art. 6.
                              Sanzioni
 
  1. Le contravvenzioni alle disposizioni del testo unico sulle acque
e impianti elettrici  approvato  con  r.d.  1775/1933  relative  alle
piccole derivazioni di acqua pubblica da corpi idrici superficiali ed
alle  licenze di attingimento nonche' le violazioni agli obblighi del
disciplinare   di   concessione   sono   punite   con   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5
milioni.
  2. L'utilizzazione di acqua pubblica proveniente  da  corpi  idrici
superficiali   senza  regolare  titolo  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari ad  un'annualita'  del
canone di concessione e comunque non inferiore a lire 2 milioni.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 29 novembre 1996
                                GHIGO