Art. 6. Sanzioni 1. Le contravvenzioni alle disposizioni del testo unico sulle acque e impianti elettrici approvato con r.d. 1775/1933 relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica da corpi idrici superficiali ed alle licenze di attingimento nonche' le violazioni agli obblighi del disciplinare di concessione sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni. 2. L'utilizzazione di acqua pubblica proveniente da corpi idrici superficiali senza regolare titolo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un'annualita' del canone di concessione e comunque non inferiore a lire 2 milioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 29 novembre 1996 GHIGO