Art. 2.
                   Massimali di spesa agevolabili
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge  regionale
n. 51 del1993, e' sostituita dalla seguente:
   "c)  3.000  milioni  di lire per i consorzi costituiti in forma di
cooperativa di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443".
  2. Le lettere c) dei commi 2 e 5 dell'articolo  9  sono  sostituite
dalla seguente:
   "e)  300  milioni  di  lire  per i consorzi costituiti in forma di
cooperativa di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985".