Art. 2. Massimali di spesa agevolabili 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 51 del1993, e' sostituita dalla seguente: "c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443". 2. Le lettere c) dei commi 2 e 5 dell'articolo 9 sono sostituite dalla seguente: "e) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985".