Art. 3. Finanziamenti tramite Artigiancassa 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993, e' sostituito dai seguenti: "3. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata ad effettuare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l'abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l'importo massimo che puo' essere ammesso, e sulla parte di importo tra i 10 e 20 milioni, per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capitolo VI e successive modifiche, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal 45 per cento al 36 per cento del tasso di riferimento sull'importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata legge 949/52, incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge. 3-bis. I conferimenti dei fondi di cui al comma 3 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati: a) alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalita' aziendali derivanti dai casi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, cosi' come istituito dall'articolo 7 della presente legge; b) al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto. 3-ter. L'importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti e' elevato di lire 40 milioni a carico dei conferimenti regionali".