Art. 4. Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La durata del contributo in conto interessi od in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della Cassa per il credito artigiano e' protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi: a) 3 anni per impianto; b) 1 anno per macchine ed attrezzature; c) 2 anni per scorte di materie prime e/o prodotti finiti".