Art. 4.
   Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 51 del
1993, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  La  durata  del  contributo in conto interessi od in conto
canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico
della Cassa per il credito artigiano e' protratta con oneri a  carico
dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi:
   a) 3 anni per impianto;
   b) 1 anno per macchine ed attrezzature;
   c) 2 anni per scorte di materie prime e/o prodotti finiti".