Art. 5.
Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi
 
  1.  Il  comma  3  dell'articolo  12 della legge regionale n. 51 del
1993, e' sostituito dal seguente:
  "3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al  com-
ma  1  e' corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai
finanziamenti garantiti ed  effettivamente  erogati  nell'anno  dagli
enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:
   a) fino a 5 miliardi l'1 per cento;
   b) da 5 a 10 miliardi l'1,5 per cento;
   c) oltre i 10 miliardi il 2 per cento.
  Il contributo non puo' comunque superare lire 300 milioni".