Art. 5. Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi 1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, e' sostituito dal seguente: "3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi di cui al com- ma 1 e' corrisposto un contributo in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente: a) fino a 5 miliardi l'1 per cento; b) da 5 a 10 miliardi l'1,5 per cento; c) oltre i 10 miliardi il 2 per cento. Il contributo non puo' comunque superare lire 300 milioni".