Art. 6. Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purche' di ammontare non inferiore a lire 50 milioni, sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall'Ammistrazione regionale. L'ammontare dei contributi e' ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati. 3-ter. I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai consorzi fidi presso gli enti creditizi convenzionati, purche' di ammontare non inferiore a lire 100 milioni, sono integrati, a domanda, con contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare dei contributi e' ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell'anno dagli enti creditizi convenzionati".