Art. 6.
        Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperative
                   e dei consorzi di garanzia fidi
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 51 del
1993, sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis.  I  fondi  di garanzia costituiti, con versamenti dei soci,
dalle cooperative artigiane di garanzia  presso  gli  enti  creditizi
convenzionati,  purche' di ammontare non inferiore a lire 50 milioni,
sono integrati, a domanda, da contributi concessi  dall'Ammistrazione
regionale.  L'ammontare  dei  contributi  e' ripartito tra gli aventi
diritto  per  il  50  per  cento  sulla  base  del  capitale  sociale
sottoscritto   e   versato   e   per  il  50  per  cento  sulla  base
dell'ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente  erogati
nell'anno dagli enti creditizi convenzionati.
  3-ter. I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai
consorzi  fidi  presso  gli  enti creditizi convenzionati, purche' di
ammontare non  inferiore  a  lire  100  milioni,  sono  integrati,  a
domanda,  con  contributi  concessi  dall'Amministrazione  regionale.
L'ammontare dei contributi e' ripartito tra gli aventi diritto per il
50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e
per il 50 per  cento  sulla  base  dell'ammontare  dei  finanziamenti
garantiti  ed  effettivamente  erogati nell'anno dagli enti creditizi
convenzionati".